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Immagine del redattoreOrazio Ruscica

Stessa squadra, nuove battaglie!

battaglie sindacali

I docenti di religione cattolica interessati a presentare la domanda di trasferimento e di passaggio per transitare dalla diocesi di appartenenza a un’altra diversa devono presentare la domanda, secondo i modelli pubblicati sul sito del MIM nella sezione Mobilità e corredate dalla relativa documentazione, intestandola all’Ufficio Scolastico Regionale della regione di titolarità utilizzando le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale, al dirigente dell’istituzione scolastica presso la quale prestano servizio. 


In sintesi, ricordiamo che la mobilità territoriale o professionale può essere espressa fino ad un massimo di 5 diocesi su due regioni (compresa quella di appartenenza) e che la scelta potrà avvenire per la diocesi e non per la sede. 


Le domande di mobilità devono essere presentate dal personale interessato dal 21 marzo 2024 al 17 aprile 2024. 


Inoltre tutti i docenti di religione di ruolo dovranno presentare la scheda per la predisposizione della graduatoria regionale articolata per ambiti territoriali diocesani per l’individuazione degli eventuali soprannumerari; tale scheda dovrà essere presentata entro il 6 maggio 2024, salvo diversa disposizione dell’USR o dell’Ambito territoriale provinciale. 

Ricordiamo che lo Snadir, in questi anni, ha posto all’attenzione della politica la necessità di assegnare anche ai docenti di religione la titolarità sulla sede di servizio, al fine di rafforzare, e quindi garantire, quanto la contrattazione annuale già dispone in merito alla conferma sulla medesima sede scolastica di servizio e, di conseguenza, in merito alla mobilità territoriale che può attuarsi solo a domanda del docente interessato.


In più occasioni abbiamo sottolineato alle istituzioni come il vigente quadro normativo e contrattuale non sia incompatibile con un esplicito riconoscimento d’ufficio, in favore degli insegnanti di religione, della titolarità nella sede scolastica di attuale servizio, analogamente a quanto è stato fatto per tutti gli altri docenti. 


Il superamento della titolarità sulla diocesi si configurerebbe con la stessa procedura effettuata per gli altri docenti: quindi, se per gli altri docenti si è operato giustamente con il ripristino della titolarità sulla scuola, anche per i docenti di religione si deve poter procedere allo stesso modo, assegnando loro la titolarità sulla sede di servizio. Inoltre, questo nuovo quadro normativo non metterebbe in discussione il legame del docente di religione di ruolo con la propria diocesi (il docente dovrà sempre ottenere dall’Ordinario diocesano, e conservare, l’idoneità allo specifico insegnamento), ma rafforzerebbe semplicemente il legame con la singola istituzione scolastica, consentendo una effettiva continuità didattica e una più ampia progettualità. 


Lo Snadir, ormai lo sapete, non si ferma. Porteremo avanti anche questa battaglia nel prossimo rinnovo del prossimo CCNI sulla mobilità 2025/2028 e continueremo a tutelare gli interessi e i diritti di tutti gli insegnanti di religione. 

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