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Immagine del redattoreErnesto Soccavo

Le ‘questioni’ Carta docente, chiarimenti ai dubbi

Una vicenda che sottintende a diverse situazioni che proviamo ad illustrare. Un diritto riconosciuto da una sentenza del Consiglio di Stato che ha attestato la bontà del lavoro portato avanti dallo Snadir e la giustezza della sua azione.
Carta docente

Il tema del diritto dei docenti con contratto annuale alla Carta Docente investe una ‘pluralità di questioni’ che cercheremo di illustrare e che puntualizzeremo, passaggio per passaggio, provando, con dovizia, a fare in modo che si smussino gli angoli e si chiarisca ogni punto.


Ricorrenti sentenza numero 1842/22 del Consiglio di Stato

  1. Questa sentenza (ricorso Snadir) ha affermato il diritto degli incaricati annuali a ricevere il ‘bonus formazione’ in quanto illegittimi il D.P.C.M. del 23/09/2015 e la Nota MIUR n.ro 15219 del 15/10/2015 “nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall’erogazione della Carta docente”.  Il MIM ha dovuto provvedere all’accredito delle relative somme, comprese quelle maturate fino all’anno scolastico 2022/23. Il diritto riconosciuto nella sentenza del Consiglio di Stato non è limitato ad un tempo ristretto ma è da ritenersi che sia efficace, per i ricorrenti ivi indicati, anche per gli anni futuri. Siamo quindi in attesa che il MIM provveda a rendere disponibili in piattaforma le somme dovute.

  2. Con specifica norma, il diritto alla Carta docenti dei precari è stato successivamente riconosciuto anche per il solo anno scolastico 2023/2024. La legge di bilancio di fine anno (dicembre 2024) dovrebbe rifinanziare il ‘bonus’ per i precari ma forse ancora per un solo anno scolastico. Ma se ciò non dovesse avvenire lo Snadir procederà con i ricorsi. L’auspicio è che in futuro non sia più necessaria una conferma annuale del diritto al ‘bonus formazione’ ma che, fissati i requisiti -supplenze annuali al 30 giugno e incarichi annuali al 31 agosto- si proceda ad un riconoscimento non condizionato del diritto.

  3. La terza ed ultima questione riguarda le somme disponibili in piattaforma per il trascorso anno scolastico 2023/2024 e non spese in tutto o in parte. I docenti con contratto a tempo indeterminato possono utilizzare le somme rese disponibili a settembre 2023 fino ad agosto 2025. Non è stato così per i docenti precari che hanno visto scomparire in piattaforma le somme prima riconosciute. Questa decisione del MIM si può spiegare solo in quanto il docente, essendo in possesso di un contratto scaduto al 30 giugno o al 31 agosto 2024, nel corrente anno scolastico 2024/2025 potrebbe non essere più in servizio. Il dubbio della P.A. è tuttavia facilmente superabile in quanto i docenti potrebbero produrre a SOGEI una copia del contratto annuale sottoscritto a settembre 2024 ad attestare la continuità della condizione lavorativa. 


E’ comprensibile che un limite temporale all’utilizzo del bonus venga posto a carico di chi è andato in pensione alla data del 31/08/2024. Infatti “la Carta non è più fruibile all’atto della cessazione dal servizio” (art.3 comma 2 del DPCM 28 novembre 2016). Quindi il portafoglio elettronico viene disattivato a decorrere dall’1 settembre dell’anno scolastico di decorrenza del pensionamento. Ma questo è il caso di un limitato numero di docenti ed è chiara la ‘ratio’ della scelta di interrompere la fruizione del bonus formazione di chi esce dal circuito scolastico. Anche per questa questione, Snadir/FGU è in fiduciosa attesa di una risposta dal Ministero. Evidentemente, semmai dovesse essere negativa, scontato l’interpello al Giudice del Lavoro


I docenti con contratto a tempo indeterminato possono utilizzare le somme che sono state disponibili a settembre 2023, fino ad agosto 2025. Non è stato così per i precari che hanno visto scomparire in piattaforma le somme prima riconosciute

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