Sono due le ‘strade’ per diventare insegnante di religione di ruolo: il concorso ordinario per chi non ha 36 mesi di servizio e la procedura straordinaria per coloro che hanno svolto almeno trentasei mesi nella scuola. E manca poco all’indizione delle prove concorsuali.
Come si accede, oggi, al ruolo di insegnante di religione.
I percorsi sono due: il concorso ordinario per coloro che non hanno il requisito dei 36 mesi di servizio e la procedura straordinaria per coloro che hanno svolto almeno trentasei mesi di servizio.
Il requisito dei 36 mesi di servizio dev’essere maturato entro quale data?
Entro la data di scadenza del termine che sarà fissato nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura straordinaria.
Non si può evitare qualsiasi forma di concorso?
L’art. 97 della Costituzione stabilisce che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. Quest’ultima affermazione consente di indire procedure straordinarie, quando ricorrono particolari condizioni come, nel caso degli insegnanti precari di religione, un ingiustificato lungo tempo di attesa da addebitarsi all’inerzia della stessa pubblica amministrazione.
Il concorso del 2004 ha prodotto una graduatoria “ad esaurimento”?
No, ha prodotto una graduatoria “di merito” in vigore per tre anni (oramai scaduti). Da settembre 2020, tuttavia, nelle more dell’indizione di procedure di assunzione, una specifica norma (comma 3 dell’art.1bis legge 159/2019) ha disposto che si utilizzasse (provvisoriamente) quella graduatoria per lo scorrimento dei posti e la chiamata in ruolo fino al 70% del totale delle cattedre.
Il docente che ha lavorato 180 giorni in un anno scolastico o dal 1° febbraio fino al termine dell’anno scolastico può considerare, ai fini dell’accesso alla procedura straordinaria, i mesi dell’intero anno scolastico?
No. I 36 mesi per accedere alla procedura straordinaria sono da considerarsi quelli di effettivo servizio.
I 36 mesi di servizio richiesti devono essere stati svolti in maniera consecutiva.
Non necessariamente.
Ai fini dell’accesso alla procedura straordinaria sono validi i servizi prestati nella scuola privata?
No. Il comma 2 dell’art.1bis della legge 159/2019 specifica che è richiesto il servizio nella scuola statale con il possesso dei prescritti titoli
Tra i titoli aggiuntivi si prevede possano essere valutati anche titoli civili (es. Laurea magistrale conseguita in una Università statale)?
Il Ministero si orienta a valutare i soli titoli culturali ecclesiastici
“Otto domande ed altrettante risposte utili per orientarsi, capire, agire e decidere. Ma soprattutto, per scontornare ogni dubbio residuo. Semmaio ancora ce ne siano…”