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Immagine del redattoreErnesto Soccavo

Le FAQ del mese di novembre


FAQ

FAQ - Domande e risposte utili per una migliore gestione dell’essere insegnante. Dalla comunicazione di sciopero all’utilizzo in altra sede, una serie di necessarie informazioni per gestire meglio opportunità e capire come fare nel caso di scelte e necessità.




D – Si possono avere 3 giorni di permesso per la morte del suocero?

R – Sì. L´art. 15 co. 1 CCNL-Scuola stabilisce che il personale ha diritto a 3 giorni di permesso retribuito per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado e di affini di primo grado. I permessi possono essere fruiti anche in maniera non continuativa per ciascun evento luttuoso. Spettano, pertanto, i tre giorni di permesso in caso di decesso dei suoceri, che sono affini di 1° grado.


D – Spetta sempre la RPD (retribuzione professionale docente) agli idr?

R - Con erronea applicazione dell’art. 25 del CCNI 31/08/1999 comma 1 lettera c, viene negato agli incaricati annuali di religione senza ricostruzione di carriera il diritto alla RPD.

Tale diritto va invece riconosciuto ai sensi dell’art. 25 del CCNI 31/08/1999 comma 1 lettera b, in quanto gli incaricati annuali di religione, anche nell’ipotesi in cui fossero privi di ricostruzione di carriera, hanno, in ogni caso, un “rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l’intera durata dell’anno scolastico”.


D – Quali soggetti possono presentare domanda per il diritto allo studio?

R - I docenti di religione di ruolo e gli incaricati annuali possono presentare domanda. Anche gli idr supplenti possono usufruire dei permessi; infatti la C.M. n. 130 del 21/04/2000 (Prot. n.49479/BL) riconosce il diritto allo studio anche al personale con contratto “a tempo determinato in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese”.

Gli interessati devono presentare domanda, tramite il Dirigente scolastico, all’Uff. Scolastico Provinciale entro il 15 novembre di ogni anno. La domanda deve essere redatta in carta semplice.


D – Ai fini della fruizione del congedo biennale retribuito, cosa si deve intendere con il termine “convivente”.

R – Possono fruire del congedo straordinario retribuito della durata di due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa, i lavoratori dipendenti, a tempo determinato (per la durata del contratto) o a tempo indeterminato, conviventi, che assistono un familiare in situazione di handicap grave. La persona disabile non deve essere ricoverata a tempo pieno presso strutture ospedaliere o simili. Sia il disabile che il soggetto che lo assiste devono avere residenza nello stesso Comune, stessa strada, stesso numero civico, anche se in interni diversi (Min. Lavoro e Politiche Sociali, circolare del 18/02/2010, n. 3884).



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