FAQ. Domande e risposte utili per una migliore gestione dell’essere insegnante.
Dalla comunicazione di sciopero all’utilizzo in altra sede, una serie di necessarie informazioni per gestire meglio opportunità e capire come fare nel caso di scelte e necessità. Di seguito le FAQ del mese di Ottobre.
Il lavoratore della scuola deve comunicare in forma scritta l’intenzione di aderire o meno ad uno sciopero?
I dirigenti scolastici “invitano” il personale in servizio, in forma scritta, a comunicare in forma scritta, anche via e‐mail, entro il quarto giorno dall’avviso della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire, di non aderire, oppure di non avere ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile. Qualora decidesse di aderire allo sciopero ma poi dovesse cambiare idea e presentarsi a scuola, sarà considerato lo stesso in sciopero.
Gli Idr in ruolo che chiedono e ottengono di essere utilizzati in altra sede scolastica della medesima diocesi devono poi, dopo un anno, rientrare nella precedente sede di servizio?
No. Gli insegnanti di religione in ruolo hanno titolarità in un organico regionale articolato per ambiti territoriali diocesani e sono utilizzati nelle singole sedi scolastiche sulla base di un’intesa tra il Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale e l’Ordinario diocesano competente. Detta assegnazione di sede si intende confermata di anno in anno qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. È quanto dispone l’O.M. 46/2022, art. 1, comma 3.
Per le “ore buca” si può ottenere un indennizzo economico?
Sì, se lo si approva in sede di contrattazione d’istituto. Va quindi interpellata la Rappresentanza sindacale unitaria (RSU). Diversamente si può solo tentare di ottenere dal dirigente scolastico una riduzione del numero di ore buche se da queste ne deriva un particolare aggravio del servizio svolto dal docente.
Cosa sono le “ragioni strutturali”?
Nella scuola secondaria, ricorrono le ragioni strutturali qualora, dopo aver proceduto alla costituzione di posti con un orario settimanale di insegnamento pari a 18, le ore residue consentono solo - anche tra più scuole - la costituzione di posti di insegnamento con meno di 18 settimanali, purché entro il limite minimo delle 12 ore. La sussistenza delle “ragioni strutturali” va dichiarata nella proposta di nomina dall’Ordinario diocesano. Il docente, in tal caso, ha diritto di chiedere o di mantenere la ricostruzione di carriera (cfr. DPR 399 del 23 agosto 1988, art. 3 comma 7).