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IL NUOVO FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

In chiusura di anno scolastico le scuole stanno provvedendo all’attribuzione degli “incentivi economici” riferiti alle attività svolte.

Si tratta in buona parte dei cosiddetti “bonus premiali” indicati nella legge n. 107/2015. Proviamo a riepilogarli cos®¨ come indicate nella legge: si tratta del bonus formazione e del bonus merito. Il bonus formazione consiste in un fondo di Euro 500 per anno (a partire da settembre) da utilizzare per l’acquisto di libri e riviste di aggiornamento professionale, per hardware e software, per l’iscrizione a corsi di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il MIUR, a corsi di laurea, di laurea magistrale, inerenti al profilo professionale, ovvero a master universitari inerenti al profilo professionale e altro (Art. 1, comma 121).

Troviamo poi il bonus merito, finalizzato alla valorizzazione del personale docente (Art. 1, commi 126 e 127).

Entrambi i bonus sono destinati al personale con contratto a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda l’aspetto della formazione i docenti di religione incaricati annuali, considerato il disposto della legge 107/2015, sono rimasti esclusi dal beneficio del fondo annuo di 500 euro, tuttavia il MIUR ha ritenuto “possibile consentire la partecipazione alle iniziative formative programmate e finanziate dal MIUR dei docenti di religione cattolica non di ruolo equiparati al personale di ruolo alle condizioni stabilite dalla legislazione vigente” (Comunicazione del Miur alla CEI Prot.32509 del 17 luglio 2018).

A differenza del bonus formazione, il bonus merito ha avuto una evoluzione. Sulla base di quanto disposto dal nuovo CCNL-Scuola del 19 aprile 2018 (art.22 comma 4 lettera c), la contrattazione di Istituto si occupa anche dei criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015.

Il nuovo contratto della scuola istituisce quindi un Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa destinato a tutto il personale della scuola, sia con contratto a tempo indeterminato, sia con contratto a tempo determinato.

L’art. 40 del nuovo Contratto della Scuola specifica che, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, confluiscono in un unico fondo, denominato Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, il già esistente Fondo per l’Istituzione Scolastica – FIS (al quale hanno sempre avuto accesso i docenti di ruolo e quelli non di ruolo) e le risorse indicate nell’articolo 1 comma 126 della legge n. 107/2015 (denominato “Bonus merito” destinato, fino ad oggi, ai soli docenti di ruolo).

Questo ®® quanto si desume dall’Accordo siglato il 25 giugno 2018 tra i sindacati e il MIUR, nel quale si è stabilito che l’assegnazione del fondo sarà ripartito per l’80% in base alla dotazione di organico, senza distinzione tra personale di ruolo e non di ruolo, e per il 20% secondo indicatori, aventi tutti il medesimo peso: 1. percentuale di alunni con disabilità; 2. percentuale di alunni stranieri; 3. numero medio di alunni per classe; 4. percentuale di sedi scolastiche in aree totalmente montane o in piccole isole.

Il medesimo CCNL-Scuola affida alla contrattazione integrativa di istituto l’individuazione dei criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale.

L’importo disponibile per il bonus merito ®® passato da 200 milioni annui (2016/2017) a 130 milioni nel 2018, mentre a regime dovrebbe risultare fissato a 160 milioni.

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