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Immagine del redattoreErnesto Soccavo

I permessi retribuiti per motivi personali e familiari: novità e conferme

La temporaneità del contratto non può essere un motivo per una riduzione dei diritti del docente. I 3 giorni possono essere richiesti singolarmente o in unica soluzione e non devono essere in proporzione al numero di ore settimanali attribuite nella supplenza annuale. E’ un risultato contrattuale di Snadir/FGU. 
permessi retribuiti

Riguardo ai permessi retribuiti per motivi personali e familiari la novità di rilievo è che il CCNL ne ha esteso la fruizione al personale con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche.  Questo riconoscimento, al quale si aggiunge quello relativo al ‘bonus formazione’, è indicativo di un modo diverso di intendere la professionalità del personale con contratto a tempo determinato. La temporaneità del contratto non può essere un motivo per una riduzione dei diritti del docente: i 3 giorni possono essere richiesti singolarmente o in unica soluzione, a seconda delle esigenze esplicitate dal lavoratore. I 3 giorni non devono essere in proporzione al numero di ore settimanali attribuite nella supplenza annuale: sono attribuiti indipendentemente dal numero di ore della supplenza. E’ un risultato contrattuale di notevole portata, frutto di una lunga mobilitazione sindacale, che ha visto in prima linea lo Snadir/FGU. 


I permessi per motivi personali e familiari sono indicati dal CCNL come un diritto del docente al quale spetta, tuttavia, l’onere di documentare la propria richiesta “anche mediante autocertificazione”. Questa espressione del Contratto Scuola ha sempre determinato contrastanti interpretazioni ma una recente sentenza della Corte di Cassazione n.12991 del 13 maggio 2024, ha sostanzialmente confermato quanto nella prassi scolastica quotidiana si è già affermato nel corso degli anni. In estrema sintesi, per usufruire dei permessi retribuiti è necessario indicare una motivazione e documentarla; la motivazione la troviamo già indicata nel contesto del Contratto ed è quella che fa riferimento a motivi ‘personali e familiari’, quindi non si tratta di un anticipo delle ferie. La documentazione a sostegno della richiesta che, ricordiamolo, può essere costituita da una autocertificazione, ha lo scopo di rendere non generica la motivazione determinando, di conseguenza, il vincolo di concessione del permesso da parte del dirigente scolastico il quale non può entrare nel merito della richiesta valutando se questa si configura come valida o meno: l’art. 35 comma 12 del CCNL 2019/2021 afferma che il lavoratore “ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati…”


In applicazione del principio di ‘reciproca buona fede’, il docente attesta e documenta le proprie esigenze e, nel rispetto di quanto disposto dal CCNL, il dirigente riconosce il diritto al permesso prescindendo da qualsiasi valutazione discrezionale delle motivazioni addotte, ma con esclusivo riferimento alla regolarità formale della richiesta.


"La documentazione a sostegno della richiesta che può essere in autocertificazione, ha lo scopo di rendere non generica la motivazione determinando il vincolo di concessione del permesso da parte del dirigente scolastico. Che non può entrare nel merito della richiesta valutando se si configura come valida o meno."

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