Nonostante il quadro normativo sia piuttosto chiaro, non poche le istituzioni scolastiche dove per lo studente che rifiuta l’ora di religione, non viene predisposto attività didattica alternativa. E viene tacitamente imposto ai docenti di religione di tenerli in classe, calpestando il diritto del docente a svolgere il suo progetto didattico quello dell’allievo a un diverso percorso formativo.
Le attività didattiche alternative alla religione cattolica devono essere definite e approvate dal collegio dei docenti entro il primo mese dall’inizio delle lezioni (cfr Circolare ministeriale 3/5/1986, n.ro 129 e Circolare ministeriale 3/5/1986, n.ro 130). La successiva Circolare ministeriale 59/2010 ha ribadito “… che deve essere assicurato l’insegnamento dell’ora alternativa alla religione cattolica agli alunni interessati”. Anche la magistratura è intervenuta sull’argomento affermando “espressamente che l’istituzione degli insegnamenti alternativi deve considerarsi obbligatoria per la scuola”; tale obbligo, se disatteso, determina “un comportamento discriminatorio illegittimo” e l’istituto scolastico inadempiente potrebbe incorrere in responsabilità risarcitoria (Tribunale di Padova sentenza 1176 del 30/7/2010; sentenza Consiglio di Stato, sesta sezione, n.ro 2749/2010).
Nonostante il quadro normativo e giurisprudenziale risulti chiaro, non sono poche le istituzioni scolastiche dove per gli alunni non avvalentesi non viene predisposto nessuna attività didattica alternativa. Anzi, spesso viene tacitamente imposto ai docenti di religione di tenere in classe gli studenti che non si avvalgono del loro insegnamento: calpestando allo stesso tempo il diritto dell’insegnante di religione a svolgere il proprio progetto didattico e il diritto dell’alunno non avvalentesi a svolgere un diverso percorso formativo. Il comportamento di queste istituzioni scolastiche può determinare una responsabilità che potrebbe coinvolgere anche l’insegnante di religione per ciò che attiene alla vigilanza degli alunni, avvalentesi e non avvalentesi (art. 2048 del Codice civile).
Per tale motivo, in via precauzionale, è indispensabile che l’insegnante di religione segnali per iscritto al dirigente scolastico la permanenza in classe di alunni che non sono propri e solleciti una decisione in merito alla loro illegittima permanenza in classe. Talvolta i dirigenti scolastici affermano che la situazione è dettata dalla mancanza di risorse finanziarie, ma la nota del Ministero Economia e Finanza 26482/11 specifica che “poiché le attività alternative, costituiscono un servizio strutturale obbligatorio, si ritiene che possano essere pagate a mezzo dei ruoli di spesa fissa”.
Ricordiamo che la volontà dei genitori e degli studenti in merito alla decisione di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica è espressa, all’atto dell’iscrizione (gennaio); successivamente (maggio/giugno) scelgono tra le diverse opzioni indicate dalla legge
In via precauzionale, è indispensabile che l’insegnante di religione segnali per iscritto al suo DS la permanenza in classe di alunni che non sono propri e solleciti in merito alla loro illegittima permanenza. Talvolta i dirigenti scolastici affermano che la situazione è dettata dalla mancanza di risorse